Borgo Santa Maria della Tomba - Sulmona


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Statuto

Associazione

ASSOCIAZIONE CULTURALE
Borgo Santa Maria della Tomba

S T A T U T O

art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l’Associazione Culturale non riconosciuta denominata “Borgo S. Maria della Tomba con sede in Sulmona, al C.so Ovidio n° 44.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

art. 2 CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione culturale Borgo S. Maria della Tomba non ha scopi di lucro, è apolitica ed aconfessionale ed opera per fini dilettantistici.I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

art. 3 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione culturale Borgo S. Maria della Tomba è a tempo illimitato.

art. 4 TERRITORIO ED INSEGNE SOCIALI

L’Associazione Culturale Borgo S: Maria della Tomba opera nella città di Sulrnona, principalmente sul territorio dell’antico Borgo omonimo così delimitato: da nord verso ovest Via Manlio D’Eramo, Via Circ. Occidentale, Porta Napoli, Via Circ. Orientale, Piazza Garibaldi, largo Mercatello, Borghetto I° e II°.I colori sociali sono il verde il bianco ed il giallo.
La bandiera ufficiale è così composta: un quadrato con quattro gigli sulle diagonali, con al centro un quadrilobo e lo stemma con le lettere A.E.M. (Assunta est Maria ).Il gonfalone è così composto. campo verde su cui è applicato un centrale giallo con lo stemma A.E.M., nella parte inferiore, su fondo bianco, reca l’iscrizione in oro “Borgo Santa Maria della Tomba”.
La denominazione dell’Associazione, i segni distintivi non possono essere utilizzati sia dai Soci che da terzi, senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

art. 5 SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L’associazione ha lo scopo di partecipare attivamente alla rievocazione storica della “Giostra Cavalleresca” di Sulmona ed alle manifestazioni ad essa connesse.
A tal fine promuove la partecipazione di tutti i simpatizzanti del Borgo alle predette manifestazioni.
L’Associazione fa propri i principi ispiratori del Progetto Giostra Cavalleresca di Sulmona, alla quale riconosce il ruolo direttivo ed organizzativo.
Le modalità dei rapporti tra le diverse componenti del Progetto, il funzionamento delle manifestazioni ed ogni altra materia riguardante la partecipazione dell'Associazione al Progetto Giostra Cavalleresca, verranno definiti con appositi atti tra l'associazione Borgo S. Maria della Tomba, l'associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona e gli altri Borghi e Sestieri.
L’Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere attività sociali, culturali ed umanitarie, al fine di sollecitare la partecipazione dei Soci, degli abitanti e dei simpatizzanti del Borgo Santa Maria della Tomba, il loro impegno civile, senza distinzione di età, razza, cultura, ideologia, ceto e religione.
Per il conseguimento degli scopi sociali, l’associazione potrà acquistare, locare, fittare, restaurare gli immobili ed i mobili occorrenti allo scopo.

art. 6 I SOCI

Possono essere soci dell’Associazione Borgo S. Maria della Tomba i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che manifestano la volontà di partecipare all’Associazione e che abbiano compiuto i 18 anni.
I Soci saranno classificati nelle seguenti distinte categorie:
A) SOCI FONDATORI: coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
B) SOCI ORDINARI: coloro i quali, previa domanda diretta al Consiglio Direttivo sono ammessi con delibera dello stesso a far parte dell’Associazione.
C) SOCI BENEMERITI: quelli che per la loro personalità e per la contribuzione finanziaria o per la loro particolare attività in favore dell’Associazione, ne hanno promosso l’immagine e la valorizzazione.
D) SOCI GIOVANI: sono i minori degli anni 18. Per essi la quota annua non è dovuta. Non hanno diritto al voto in assemblea ma possono parteciparvi con diritto di intervento. Al compimento della maggiore età possono divenire Soci ordinari, con i diritti e gli obblighi di tale categoria di Soci, inoltrando regolare domanda di adesione.
I Soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento della quota di iscrizione ed al tesseramento annuale in misura di quanto stabilito per ogni esercizio dal Consiglio Direttivo.

art. 7 AMMISSIONE A SOCIO

L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono dal l° Gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

art. 8 DOVERI DEI SOCI

L’appartenenza dei Soci all’Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto del Regolamento e delle risoluzioni adottate dagli organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie.
I Soci hanno il dovere di mantenere in ogni attività promossa dall’Associazione un contegno corretto e rispettoso nei confronti degli altri Soci e di eventuali terzi.

art. 9 PERDITA DELLA QUALITA'DI SOCIO

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
A) per recesso da comunicarsi per iscritti tramite lettera raccomandata A./R. indirizzata al Consiglio Direttivo del Borgo. Nulla è dovuto al Socio receduto per le quote versate a qualsiasi titolo.B) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi dello Statuto o del Regolamento, per indegnità per decesso.C) per ritardato pagamento per oltre un mese dei contributi.Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio.Per quanto riguarda i punti B) e C), il Consiglio Direttivo provvederà ad aggiornare il Libro dei Soci entro i primi due mesi di ogni anno.

art. 10 SOSPENSIONE DEL SOCIO

I Soci fondatori ed ordinari regolarmente iscritti all’inizio dell’anno sociale i quali, senza giustificato motivo, non partecipino ad almeno una delle assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria che si terranno nel corso dell’anno, sono sospesi nella loro qualità dì Soci.La sospensione viene dichiarata dal Consiglio Direttivo all’inizio dell’'anno sociale successivo a quello in cui la sospensione è maturata.Contro detto provvedimento è ammesso ricorso ai Probiviri che valuteranno e decideranno in merito a quanto sottoposto loro, trasmettendone l’esito al Consiglio Direttivo il quale reintegrerà o meno il Socio sospeso, secondo il parere dei Probiviri, nella prima assemblea utile successiva alla comunicazione trasmessagli da questi ultimi.

art. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
A) L'Assemblea;
B) Il Capitano;
C) Il Consiglio Direttivo;
D) Il Consiglio dei Probiviri;
E) Il Collegio Sindacale.

art. 12 PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria: i Soci fondatori, i Soci ordinari ed i Soci benemeriti. I Soci giovani partecipano all’Assemblea pur non avendo diritto di voto. L’Assemblea viene convocata sia in sede ordinarie che straordinaria:A) per decisione del Consiglio Direttivo.B) su richiesta di almeno un terzo dei Soci da produrre formalmente al Capitano.L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, per il rinnovo eventuale delle cariche sociali e per la presentazione e approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.In ogni caso il Consiglio Direttivo, all’inizio di ogni anno sociale, stabilirà un calendario di massima per le assemblee ordinarie da tenersi nel corso dell’anno stesso.

art. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 10 giorni da affiggere nella bacheca, o luogo equivalente della sede sociale. In caso di urgenza, detto preavviso può essere ridotto a tre giorni. Nella comunicazione deve essere indicato il giorno, l’ora ed il luogo dell’assemblea in prima ed in seconda convocazione, nonché gli argomenti all’oggetto dell’ordine del giorno.

art. 14 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, essa è validamente costituita, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro Socio il quale dovrà consegnare la delega all’inizio dei lavori dell'assemblea. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad uno.Non sono ammesse deleghe quando all’O.d.G. siano previsti i seguenti oggetti:1.Approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo).2.Deliberazione riguardo a responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo.L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona eletta dall’Assemblea.Il Segretario dell’Assemblea è il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, un altro Socio eletto dall’Assemblea.L’Assemblea delibera sia in sede straordinaria che ordinaria, in prima e seconda convocazione, a maggioranza semplice, salvo i casi in cui il presente Statuto o la legge impongano maggioranze qualificate o diverse.In caso di parità dei voti espressi, l’Assemblea dovrà essere chiamata immediatamente a votare una seconda volta.Per lo scioglimento dell’Assemblea è necessaria la deliberazione dell’Assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 dei Soci, ai sensi dell’art. 21 C.C. ult. comma.Per la modifica del presente Statuto, nonché per l’approvazione della mozione di sfiducia verso il Consiglio Direttivo, è necessaria la maggioranza qualificata di almeno la metà più uno dei Soci, ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto.Le deliberazioni prese in conformità con il presente Statuto obbligano al rispetto tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti oastenuti dal voto.L'Assemblea esprime il proprio voto per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo le decisioni del Presidente dell’Assemblea.Sono sempre a scrutinio segreto le elezioni delle cariche sociali. In caso di scrutinio segreto, il Presidente nominerà due scrutatori.

art. 15 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:In sede ordinaria:a) discutere sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni a corredo;b) eleggere il Capitano, i due Vice Capitani e gli altri membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;c) discutere e deliberare sui regolamenti;d) discutere e deliberare sulle attività da programmare per l’associazione;e) discutere e deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;In sede straordinaria:a) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;c) deliberare sulla mozione di sfiducia verso il Consiglio Direttivo;d) discutere e deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo che abbia carattere straordinario.

art. 16 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
0 GRAN CONSIGLIO DEL ROSONE

Il Consiglio Direttivo è formato da nove membri eletti dall'Assemblea.Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali nei confronti degli associati e dei terzi.Sono ineleggibili al Consiglio Direttivo i Soci fondatori, ordinari e benemeriti che siano stati condannati per delitti con sentenza passata in giudicato, ovvero siano stati dichiarati falliti o abbiano subito elevazione di protesto.Sono altresì ineleggibili coloro che notoriamente hanno una condotta di vita palesemente in contrasto con gli ideali dell’Associazione.Sono, inoltre, ineleggibili coloro che sono minori di anni 21, ad eccezione della carica di Capitano che potrà essere attribuita solo a Soci maggiori di anni 25.Sono in ogni caso ineleggibili coloro che non siano stati iscritti all’Associazione da almeno un anno.Sono, infine, causa di incompatibilità con la carica di Consigliere:1.il rivestire incarichi amministrativi e direttivi negli enti pubblici, in formazioni di partiti, movimenti politici, sindacali e di categoria, nonché in sodalizi religiosi.2.il rivestire il Socio incarichi direttivi in altre associazioni di Borghi e Sestieri nella città di Sulmona, nonché nell’Associazione culturale Giostra Cavalleresca o in qualsiasi altro ente deputato all’organizzazione della Giostra Cavalleresca di Sulmona.Il Consiglio Direttivo con atto proprio provvederà a nominare, in occasione della prima riunione, un Segretario ed un Tesoriere dell’Associazione. Può nominare, di volta in volta, delegati con particolari mansioni o incarichi.Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione.Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
A) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea.
B) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei Soci entro il 30 Settembre di ogni anno.
C) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario.
D) deliberare circa le domande di ammissione a Socio. È prerogativa del Consiglio Direttivo riconoscere la qualifica di Socio Benemerito; tale sarà ratificata dall'Assemblea nella prima adunanza utile.
E) Revisionare annualmente il Libro dei Soci.
F) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private.
G) deliberare sull’istituzione di Commissioni di studio e consultive composte dai Soci e non.
H) deliberare sui Regolamenti interni da sottoporre a ratifica dell’Assemblea.
I) istituire e delegare ad uno o più Soci determinati incarichi con obbligo di rendiconto.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.Il Consiglio Direttivo può essere sfiduciato dall’Assemblea a seguito di mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci regolarmente iscritti e non sospesi e votata in sede di assemblea straordinaria dalla metà più uno dei Soci regolarmente iscritti e non sospesi presenti.Il Consiglio Direttivo avrà la seguente composizione:
1) un BORGOMASTRO con compiti di Presidente-Capitano.
2) due PRIMI CONSIGLIERI con compiti di Vice-Capitani.
3) un CAMERLENGO con compiti di Tesoriere.
4) un CONSERVATORE con compiti di Segretario.
5) un MAESTRO DI CORTEO.
6) un MAESTRO DI GIOSTRA.
7) un MAGISTRATO DEL POPOLO con compito di curare i rapporti con il Borgo:
8) un CERIMONIERE che cura la preparazione delle manifestazioni proprie del Borgo.

art. 17 IL BORGOMASTRO

Il Borgomastro rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.Agli impegni assunti dal Borgomastro per nome e per conto dell’Associazione, risponde in via solidale il Consiglio Direttivo.Al Borgomastro spetta la firma degli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. È autorizzato a prendere decisioni, le quali devono comunque essere riportate in seno al Consiglio Direttivo per l’opportuna conoscenza e ratifica.Il Borgomastro sovrintende all’attuazione ed all’esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.Il Borgomastro può delegare parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.Egli cura i rapporti con 1’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona e con gli altri rappresentanti dei Borghi e Sestieri.Le ulteriori funzioni del Borgomastro ed i poteri ad esso connessi saranno disciplinati con apposito regolamento.

art. 18 IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Il Consiglio dei Probiviri è formato da tre membri ed eletto dall’Assemblea. Esso nomina al suo interno un Presidente e un Segretario; dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.Per il Consiglio dei Probiviri valgono le stesse cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Consiglio Direttivo.Il Consiglio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue attività ed il rispetto del presente Statuto, nonché decide sulle controversie inerenti all’interpretazione dello stesso.È suo compito, inoltre, pronunciarsi su eventuali controversie che insorgessero tra l’associazione ed i Soci o tra Soci.Il Consiglio dei Probiviri emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi come inappellabili.Esso può sottoporre al Consiglio Direttivo proposte per il miglior andamento della gestione e riferisce annualmente all’Assemblea circa la regolarità della gestione stessa.I membri del Consiglio dei Probiviri non riceveranno alcuna remunerazione.

art. 19 IL COLLEGIO DEI REVISORI.

Ai Revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.Essi devono redimere la relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea ed è formato da tre membri. Essi provvederanno al loro interno a nominare un Presidente ed un Segretario.Per il Collegio dei Revisori valgono le stesse clausole di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Consiglio Direttivo.I membri del Collegio dei Revisori non riceveranno alcuna remunerazione.

art. 20 FINANZE E PATRIMONIO

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
A) Dalla quota di iscrizione determinata dal Consiglio Direttivo per la specialità di Socio;
B) Dai contributi annui ordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
C) Dalle quote dei Soci Benemeriti;
D) Da eventuali contributi straordinari determinati dall’Assemblea;
E) Dai versamenti volontari dei privati;
F) Dai contributi della Pubblica Amministrazione, Enti locali, Istituti di Credito ed Enti in genere;
G) Da sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di Soci;
H) Da eventuali attività dell’Associazione.
I beni mobili di proprietà dell’Associazione sono inventariati e conservati da un Socio nominato per questa specifica funzione dal Consiglio Direttivo con obbligo di rendiconto.Ogni utilizzo di detti beni deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo che può stabilite le modalità ed i limiti.

art. 21 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, ai sensi del precedente art. 14.Del patrimonio dispone l’Assemblea che, all’uopo, nominerà uno o più liquidatori.

art. 22 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.Il presente Statuto conforme alla volontà dei Soci fondatori, obbliga tutti gli Associati al rispetto di ogni norma, clausola e previsione in esso contenuta.

art. 23 NORMA TRANSITORIA

I componenti del Consiglio Direttivo del “Comitato Borgo S. Maria della Tomba”, organizzazione sorta per la partecipazione del Borgo omonimo alla 1^ edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona ed alle altre manifestazioni ad essa collegate, ritengono di costituire, come costituiscono, una vera e propria associazione non riconosciuta:Essi restano in carica sino a che i loro successori non siano stati nominati.



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